Sostituzione della pavimentazione dei balconi

Che si tratti di balcone aggettante o incassato, la pavimentazione è di proprietà privata dell’unità immobiliare cui costituisce prolungamento della superficie.

In applicazione dell’art. 1122 del cc “ Nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio”.

Ne consegue che la pavimentazione dei balconi, seppur di proprietà privata, ha funzione estetica in relazione al decoro dello stabile. Tanto più un balcone si troverà ai piani bassi, tanto più la pavimentazione potrà essere oggetto di osservazione dai piani alti.

In conclusione la pavimentazione dei balconi potrà essere sostituita dal privato, proprietario del balcone aggettante o incassato, ma nel rispetto dei canoni estetici della pavimentazione esistente, onde evitare la lesione del decoro architettonico dello stabile.

Posted on: 15 Ottobre 2019, by :