Rendiconto condominiale
Rendiconto condominiale: deve essere approvato entro 180 giorni
L’art. 1130 del cc prevede l’obbligo per gli amministratori di condominio di presentare il rendiconto condominiale della gestione entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. La mancata convocazione dell’assemblea, nei tempi stabiliti dalla legge, costituisce, ai sensi dell’art 1129 del cc, grave irregolarità con conseguente revoca giudiziale del mandato all’amministratore.
La norma vuole garantire la regolarità dell’operato dell’amministratore, a tutela dei condomini, fissando limiti precisi, eliminando ogni potere discrezionale del giudice. La tardiva convocazione assembleare per l’approvazione del rendiconto, equivale ad omessa convocazione. I condomini devono essere aggiornati circa le spese affrontate nell’anno finanziario e i criteri con cui sono state loro imputate, entro i termini previsti dalla legge. Eventuali situazioni di morosità devono essere comunicate per l’azzeramento dei debiti maturati.
La revoca giudiziale può essere chiesta anche da un solo condomino, garantendo un potere di controllo.Ottenuta la revoca, vi sarà impossibilità di rinomina dell’amministratore revocato; viene meno, infatti, il vincolo fiduciario tra amministratore e condomini.
Posted on: 9 Febbraio 2016, by : Filieri37