La convocazione dell’assemblea straordinaria
L’assemblea condominiale, ai sensi dell’art. 66 disp. att. c.c., può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando ritenuto necessario o ne è stata fatta espressa richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto dei millesimi dell’edificio (166,67 millesimi).
Decorsi dieci giorni dalla richiesta presentata, in assenza della convocazione assembleare, detti condomini possono provvedere direttamente ad indire l’assemblea straordinaria, secondo i termini di legge.
Posted on: 17 Novembre 2015, by : Filieri37